Art. 1 – Costituzione e sede

Per iniziativa del Comitato Esecutivo “Studio don Primo Mazzolari” è istituita in Bozzolo la Fondazione intitolata “Fondazione don Primo Mazzolari – Centro di documentazione, tutela, promozione, valorizzazione e ricerca – ONLUS”, o anche, in breve, “Fondazione don Primo Mazzolari – Onlus”.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di attività sociale” o l’acronimo Onlus devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in via Castello n.15, Bozzolo (MN).

Art. 2 – Oggetto e scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose  di interesse artistico e storico. A questo scopo intende raccogliere, custodire e diffondere il patrimonio documentale storico attribuibile allo stesso Don Primo Mazzolari, studiare, promuovere e valorizzare la sua opera. In particolare, per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione cura:

  1. la formazione di una biblioteca specializzata che raccolga le opere di Don Primo Mazzolari;
  2. un archivio di manoscritti, editi ed inediti, dell’epistolario, della documentazione fotografica, di registrazioni audio-video e di altri oggetti significativi;
  3. la pubblicazione di periodici e libri, ordinati in collane o singolarmente, ed anche di supporti audiovisivi, che abbiano come tema la vita, il pensiero e l’opera di don Primo Mazzolari, nonché fatti e problemi della vita della Chiesa e della società, idonei ad illuminare il pensiero e l’azione di don Mazzolari;
  4. la promozione ed organizzazione di convegni e incontri specifici con pubblicazione e diffusione degli atti relativi.

La Fondazione potrà inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, in riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa ed inoltre:

  1. dal fabbricato situato in via Castello, 15 a Bozzolo (MN) censito al Catasto dei Fabbricati di quel comune al Fg. 8 Particelle 107 sub.1 -2; 108; 109; 110 sub 2-3
  2. da libri, quadri e carte archiviate in anni di attività riguardanti la memoria e la figura di don Primo Mazzolari;
  3. dai diritti collegati, inerenti e rivenienti da quanto indicato al punto b);

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvedere con eventuali donazioni di privati ed enti e con gli eventuali contributi della Comunità Europea, dello Stato, degli Enti Locali e di altri enti pubblici e privati; con le rendite del patrimonio, con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 4 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. il Comitato Esecutivo;
  5. il Comitato Scientifico;
  6. il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico;
  7. il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne coordina l’attività e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri di diritto, nella seduta di insediamento e a maggioranza dei presenti. Il Presidente:

  1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
  2. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito e finanziari;
  3. firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si renda necessario;
  4. adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.
  5. può delegare un membro del Comitato Esecutivo a espletare tutte le pratiche necessarie per la gestione ordinaria della Fondazione nei confronti di privati, enti e società pubbliche e private, istituti di credito e finanziari.

Art. 6 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, tra i membri di diritto e a maggioranza dei presenti.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente, costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette a nove membri che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno e tra i membri di diritto, il Presidente, il Vice Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

  1. il Parroco pro-tempore di Bozzolo o un suo rappresentante;
  2. un  componente designato dal Consiglio  Pastorale  Parrocchiale ,della Comunità Parrocchiale di Cicognara su proposta del parroco pro-tempore;
  3. un  componente  designato  dal  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  della Comunità Parrocchiale di Bozzolo su proposta del parroco pro-tempore;
  4. un membro della famiglia Mazzolari designato dagli stessi membri, fra i nipoti e i pronipoti di don Primo Mazzolari entro il quarto grado di parentela. Quando verrà a mancare taledesignazione, come anche nel caso di mancata accettazione da parte del designato, il membro di cui alla presente lettera d) verrà nominato dall’Ordinario Diocesano di Cremona;
  5. un membro designato dall’Ordinario diocesano di Cremona.

I restanti membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione sono designati dai membri di diritto del Consiglio stesso. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

2) Al consiglio di Amministrazione spetta:

  1. deliberare gli indirizzi dell’attività della Fondazione;
  2. di eleggere il Presidente, il Vice Presidente e di nominare i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato scientifico;
  3. di deliberare sulla costituzione esulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;
  4. di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
  5. di deliberare eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri edi questi due terzi almeno tre voti siano di membri di diritto;
  1. di redigere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  2. deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
  3. di approvare eventuali regolamenti interni;
  4. di provvedere affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

3) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell’anno, almeno due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno quattro componenti il Consiglio.

4) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data prescelta e comunque con mezzi che ne provino l’avvenuto ricevimento. La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

5) I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e di eventuali regolamenti emanati
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.

L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione. Contro tale decisione è possibile ricorrere di fronte al Collegio dei Probiviri, che delibera in via definitiva.

Art. 8 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo si occupa dell’ordinaria amministrazione. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito, anche solo verbale, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della riunione. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le cariche sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Comitato Scientifico

II Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato scientifico che lo assiste nella sua attività culturale e nel raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 2 del presente statuto. Esso è composto di almeno cinque membri che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati. Nomina nel suo seno il proprio Presidente. Le cariche sono generalmente gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di attività che richiedano un particolare impegno, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso da erogare a uno o più membri del Comitato stesso.

Art. 10 – Del controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere affidato a discrezione e nomina del Consiglio di Amministrazione a un Collegio di Revisori composto da tre membri o a un Revisore Unico, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Sia il Collegio che il Revisore unico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. L’organo di revisione legale dei conti:

  • assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  • esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo per ciascuno di essi una relazione;
  • compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso da erogare all’organo di revisione. 

Art. 11 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, scelti tra nominativi di persone che godano di particolare stima e considerazione nella comunità di appartenenza. Dura in carica tre esercizi e ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i benefattori e deliberare quale organo d’ appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. La carica è gratuita.

Art. 12 – Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e dei Comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario. I verbali dell’organo esercitante il controllo legale dei conti, devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 13 – Bilanci e Avanzi di gestione

Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione annualmente redige il bilancio e il rendiconto annuale. Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Entro 30 giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i beni culturali e ambientali il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del soggetto incaricato della revisione dei conti.

Art. 14 – Estinzione

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore, preferibilmente nel territorio delle Provincie di Cremona e Mantova e comunque destinato a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.