Art. 1 – Costituzione e sede
Per iniziativa del Comitato Esecutivo “Studio don Primo Mazzolari” è istituita in Bozzolo la Fondazione intitolata “Fondazione don Primo Mazzolari – Centro di documentazione, tutela, promozione, valorizzazione e ricerca – Ente del Terzo Settore”, o anche, in breve, “Fondazione don Primo Mazzolari – ETS”.
La locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS devono essere utilizzati nella denominazione e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’uso della denominazione contenente la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo è subordinato alla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2 del d.lgs. 3/7/2017 n. 117 e all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
La Fondazione ha sede in via Castello n.15, Bozzolo (MN).
Art. 2 – Oggetto e scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale per l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui alla lettera f), h), i) e v) dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio documentale storico attribuibile allo stesso Don Primo Mazzolari. A questo scopo intende raccogliere, custodire e diffondere il patrimonio documentale storico attribuibile allo stesso Don Primo Mazzolari, studiare, promuovere e valorizzare la sua opera anche attraverso l’organizzazione di attività culturali, artistiche e editoriali.
In particolare, per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione cura:
a) la formazione di una biblioteca specializzata che raccolga le opere di Don Primo Mazzolari;
b) un archivio di manoscritti, editi ed inediti, dell’epistolario, della documentazione fotografica, di registrazioni audio-video e di altri oggetti significativi;
c) la pubblicazione di periodici e libri, ordinati in collane o singolarmente, ed anche di supporti audiovisivi, che abbiano come tema la vita, il pensiero e l’opera di don Primo Mazzolari, nonché fatti e problemi della vita della Chiesa e della società, idonei ad illuminare il pensiero e l’azione di don Mazzolari;
d) la promozione ed organizzazione di convegni e incontri specifici con pubblicazione e diffusione degli atti relativi.
La Fondazione potrà inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, in riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 3 – Patrimonio ed entrate della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa ed inoltre:
a) dal fabbricato situato in via Castello, 15 a Bozzolo (MN) censito al Catasto dei Fabbricati di quel comune al Fg. 8 Particelle 107 sub.1-2; 108; 109; 110 sub 2-3;
b) dei terreni identificati al catasto terreni del Comune di Bozzolo al Fg. 15 Particella 52–53- 54;
c) da libri, quadri e carte archiviate in anni di attività riguardanti la memoria e la figura di don Primo Mazzolari;
d) dai diritti collegati, inerenti e rivenienti da quanto indicato al punto c).
Il suddetto patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.ale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con eventuali donazioni di privati ed enti e con gli eventuali contributi della Comunità Europea, dello Stato, degli Enti Locali e di altri enti pubblici e privati; con le rendite del patrimonio, con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Tale patrimonio sarà destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie.
Art. 4 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Comitato Scientifico;
f) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico;
g) il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne coordina l’attività e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri di diritto, nella seduta di insediamento e a maggioranza dei presenti. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito e finanziari;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si renda necessario;
d) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento;
e) può delegare un membro del Comitato Esecutivo a espletare tutte le pratiche necessarie per la gestione ordinaria della Fondazione nei confronti di privati, enti e società pubbliche e private, istituti di credito e finanziari.
Art. 6 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno e a maggioranza dei presenti.
Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente, costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione
1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette a nove membri che durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente nel suo seno e tra i membri di diritto; elegge il Vice Presidente ai sensi di quanto previsto al precedente art. 6 del presente statuto, e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:
a) il Parroco pro-tempore di Bozzolo o un suo rappresentante;
b) un componente designato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ,della Comunità Parrocchiale di Cicognara su proposta del parroco pro-tempore;
c) un componente designato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità Parrocchiale di Bozzolo su proposta del parroco pro-tempore;
d) un membro della famiglia Mazzolari designato dagli stessi membri, fra i nipoti e i pronipoti di don Primo Mazzolari entro il quarto grado di parentela. Quando verrà a mancare tale designazione, come anche nel caso di mancata accettazione da parte del designato, il membro di cui alla presente lettera d) verrà nominato dall’Ordinario Diocesano di Cremona;
e) un membro designato dall’Ordinario diocesano di Cremona.
I restanti membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione sono designati dai membri di diritto del Consiglio stesso.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
2) Al consiglio di Amministrazione spetta:
a) deliberare gli indirizzi dell’attività della Fondazione;
b) di eleggere il Presidente, il Vice Presidente e di nominare i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato scientifico;
c) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;
d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
e) di deliberare eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri edi questi due terzi almeno tre voti siano di membri di diritto;
f) di redigere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
h) di approvare eventuali regolamenti interni;
i) di provvedere affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente
3) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell’anno, almeno due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno quattro componenti il Consiglio.
4) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data prescelta e comunque con mezzi che ne provino l’avvenuto ricevimento.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Si dovrà comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
5) I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e di eventuali regolamenti emanati
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.
Contro tale decisione è possibile ricorrere di fronte al Collegio dei Probiviri, che delibera in via definitiva.
Art. 8 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo si occupa dell’ordinaria amministrazione.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito, anche solo verbale, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della riunione.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Le cariche sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Comitato Scientifico
II Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato scientifico che lo assiste nella sua attività culturale e nel raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 2 del presente statuto. Esso è composto di almeno cinque membri che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati. Nomina nel suo seno il proprio Presidente.
Le cariche sono generalmente gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di attività che richiedano un particolare impegno, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso da erogare a uno o più membri del Comitato stesso.
Art. 10 – Organo di controllo e revisione legale dei conti
Ai sensi di quanto previsto agli art. 30 e 31 D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, l’organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere composto da tre membri o essere monocratico. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro Sia in presenza di organo collegiale che monocratico, i membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
L’organo di revisione legale dei conti:
- assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo per ciascuno di essi una relazione;
- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso da erogare all’organo di revisione.
Art. 11 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, scelti tra nominativi di persone che godano di particolare stima e considerazione nella comunità di appartenenza. Dura in carica tre esercizi e ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i benefattori e deliberare quale organo d’ appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
La carica è gratuita.
Art. 12 – Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio e dei Comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.
I verbali dell’organo esercitante il controllo legale dei conti, devono essere trascritti su apposito registro.
Art. 13 – Bilanci e Avanzi di gestione
Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione annualmente redige il bilancio e il rendiconto annuale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta e/o in natura, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di estinzione o scioglimento.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse, purché nel rispetto dei criteri e limiti di secondarietà e strumentalità previste ai sensi dell’art. 6 comma 1 D.lgs. 3/7/2017 n. 117.
Art. 14 – Estinzione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto ad altro ente del Terzo settore operante in analogo ambito, preferibilmente nel territorio delle provincie di Cremona e Mantova, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 D.Lgs 3/7/2017 n. 117 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 – Entrata in vigore
Il presente statuto modifica il precedente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 6/11/2010 a ministero dott. Augusto Chizzini n. 23913 di repertorio e n. 13893 di raccolta, registrato a Suzzara il 11/11/2010 al n. 3888 serie 1T.
L’efficacia delle modifiche apportate è subordinata alla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2 d.lgs. 3/7/2017 n. 117 (codice del Terzo Settore). Allo stesso termine è collegata la cessazione dell’efficacia delle precedenti clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.
Art. 16 – Norme residuali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.